Art. 4.
(Autorità militari referenti dei CORI).

      1. Con uno o più decreti adottati dal Ministro della difesa o dal Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle rispettive competenze, sono individuate, con criteri interforze, le autorità militari corrispondenti di ciascun CORI delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Con i medesimi decreti è fissata l'entità minima significativa di personale di ciascuna Arma o ruolo di cui è necessaria la presenza nel territorio di ogni regione per l'elezione di almeno un rappresentante.